Responsabile dell'Ufficio (ad interim): Dott.ssa Rita Marini
r.marini@atertv.it

Le competenze dell' Ufficio sono:

gestione del patrimonio aziendale (inserimento negli archivi, gestione del catasto interno, vendita alloggi agli assegnatari e all’asta, verifica corretto uso del patrimonio, estinzione diritti di prelazione e ipoteche);

 

COMUNICAZIONE RELATIVA A FABBRICATI NON DICHIARATI IN CATASTO

 

L’ ATER sta ricevendo da parte dell’Agenzia del Territorio di Treviso numerosi avvisi di accertamento relativi ad immobili realizzati dagli assegnatari sulle proprietà dell’Azienda.
Trattasi principalmente di garage e magazzini, insistenti sull’area di pertinenza degli edifici assegnati in locazione
La procedura attivata consiste nel rilievo operato dal satellite che fotografa la situazione al suolo e il successivo incrocio con la banca dati catastale, verificando se nella mappa sussistono i fabbricati rilevati.
In caso che la mappa non risulti aggiornata, dopo aver affisso in appositi elenchi pubblicati presso l’albo pretorio di ogni Comune, viene attribuita d’ufficio da parte del Catasto la rendita catastale presunta relativa agli immobili non dichiarati  e attivata la procedura di accertamento comprensiva di oneri e sanzioni.
L’Azienda, quale proprietaria degli immobili, è tenuta al pagamento di quanto inviato nei termini stabiliti per non incorrere in ulteriori sanzioni, salvo poi addebitare le spese sostenute e ogni altro onere, sanzione, tasse, pratiche catastali, ecc. ai singoli realizzatori delle opere.
Gli uffici dell’ATER procederanno pertanto a verificare mediante sopralluoghi nel territorio provinciale al fine di individuare ogni opera realizzata in variazione allo stato originario, provvedendo alla contestazione di quanto non regolare.
Si avvisano gli inquilini che avessero apportato modifiche senza alcuna autorizzazione da parte dell’Azienda, di segnalare urgentemente al Servizio Patrimonio ogni modifica effettuata al fine di evitare ulteriori procedure di accertamento e di denuncia all’autorità preposta.
Si ricorda che ogni variazione che modifichi lo stato originario di quanto consegnato con la firma del contratto di locazione, deve essere autorizzata dall’ente proprietario; ogni abuso effettuato è in contrasto con le norme contrattuali e urbanistiche e pertanto, qualora non fosse possibile l’eventuale sanatoria, va rimosso a cura e spese del realizzatore con ogni conseguente onere.